
31 Mar Etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele chimiche
Per quanto riguarda le sostanze chimiche e le miscele esistono specifiche disposizioni che riguardano l’etichettatura e l’imballaggio in conformità con le norme stabilite dal CLP.
Il CLP (Classification, Labelling and Packaging) è il regolamento dell’Unione Europea relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Si basa sull’UN GHS, Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite.
Ha sostituito le disposizioni della direttiva sulle sostanze pericolose 67/548/CEE (DSD) e la direttiva sui preparati pericolosi 1999/45/CE (DPD) del 1° giugno 2015.
Una miscela o una sostanza classificata come pericolosa contenuta in un imballaggio deve essere provvista di un’etichetta (in base alle norme del CLP) nel caso in cui:
- sostanza o miscela classificata come pericolosa
- miscela, anche se non è classificata come pericolosa, contemplata nell’articolo 25, paragrafo 6, del CLP
- articolo esplosivo (contenente una o più sostanze o miscele esplosive) che soddisfa i criteri descritti al punto 2.1 dell’allegato I del CLP
Alcune sostanze e miscele possono anche essere fornite prive di imballaggio; dovranno però essere accompagnate da una copia degli elementi che compongono l’etichetta, riportati per esempio su una fattura (miscele pronte di cemento e al calcestruzzo allo stato umido).
APPLICAZIONI
Il regolamento si applica a tutte le sostanze che possano presentare pericoli, individuati dalle imprese che le producono o le importano nell’UE. Comprendono i biocidi e i prodotti fitosanitari (tutti i pesticidi) mentre sono esclusi:
- farmaci
- dispositivi medici
- alimenti
- mangimi
- cosmetici
- intermedi non isolati
- sostanze impiegate per le ricerca scientifica (non immesse sul mercato)
- rifiuti
Il CLP non si applica alle sostanze chimiche durante il trasporto (rif. normativa ADR).
DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ETICHETTATURA
Le etichette devono essere apposte saldamente su una o più facce dell’imballaggio primario che contiene direttamente la sostanza o la miscela, devono essere leggibili orizzontalmente ai sensi del CLP.
I pittogrammi di pericolo, presenti sull’etichetta devono essere chiaramente distinguibili dallo sfondo. Gli elementi grafici che compongono l’etichetta devono possedere dimensioni e spaziatura tali da essere chiaramente leggibili e contrassegnati indelebilmente.
L’etichetta apposta su un imballaggio contenente una sostanza o una miscela definita come pericolosa deve riportare:


la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione del pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo stesso;

gli identificatori del prodotto;

se del caso, i pittogrammi di pericolo;

se del caso, le avvertenze;

se del caso, le indicazioni di pericolo;

se del caso, gli opportuni consigli di prudenza;

se del caso, una sezione per informazioni supplementari.
Il regolamento CLP stabilisce che se la sostanza è immessa sul mercato, l’etichetta deve essere nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati membri, tranne diverse disposizioni. I fornitori possono produrre etichette multilingue.
PITTOGRAMMI DI PERICOLO
Un pittogramma di pericolo è una rappresentazione grafica che serve a comunicare informazioni in merito al pericolo in questione.
Attualmente esistono nove diversi pittogrammi, alcuni valgono per diverse classi e categorie di pericolo:
- 5 pittogrammi di pericolo fisico
- 3 pittogrammi di pericolo per la salute
- 1 pittogramma di pericolo ambientale

Per alcune classi e relative categorie non è previsto l’uso dei pittogrammi.
FORMA, COLORE E DIMENSIONI
Il colore e la presentazione dell’etichetta devono essere tali da garantire che il pittogramma di pericolo e il suo sfondo siano chiaramente visibili. I pittogrammi di pericolo devono avere la forma di un quadrato poggiante su una punta (ossia una forma di rombo quando l’etichetta è letta orizzontalmente) e un simbolo nero su uno sfondo bianco con un bordo rosso.
L’esatto tipo di rosso, vale a dire il codice di colore Pantone, non è definito, e la scelta della tonalità è a discrezione degli etichettatori. Ogni pittogramma di pericolo deve coprire almeno un quindicesimo della superficie minima dell’etichetta dedicata alle informazioni previste dall’articolo 17 del CLP, ma tale superficie minima non deve essere inferiore a 1 cm2.
AVVERTENZE
Un’avvertenza indica il relativo livello di gravità di un determinato pericolo. L’etichetta deve includere l’avvertenza pertinente conformemente alla classificazione della sostanza o della miscela pericolosa: pericoli più gravi richiedono l’avvertenza “Pericolo”, mentre pericoli meno gravi richiedono l’avvertenza “Attenzione”.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Sulle etichette di pericolo a norma del CLP devono figurare i consigli di prudenza pertinenti, che forniscono indicazioni sugli interventi necessari per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi per la salute umana o l’ambiente derivanti dai pericoli di una sostanza o miscela.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI OBBLIGATORIE SULLE ETICHETTE
Si tratta nello specifico di:
- indicazioni relative a particolari proprietà fisiche e per la salute
- indicazioni relative a determinate miscele
- EUH401 (“per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso”)
- elementi dell’etichetta derivati da altre normative dell’Unione Europea
ETICHETTE DI PERICOLO A NORMA DEL CLP: ULTERIORI ASPETTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE
Si tratta nello specifico di:
Dimensioni dell’etichetta: il CLP definisce le dimensioni minime dell’etichetta e di alcuni degli elementi che la compongono.
Norme di etichettatura specifiche: che si riferiscono a condizioni di etichettatura e imballaggio specifiche.
Scelta dei consigli di prudenza: è in gran parte a discrezione del fornitore.
LEGGIBILITÀ
La scelta del numero di lingue, oltre a quelle previste dallo Stato membro in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, è a discrezione dei fornitori.
Le dimensioni del carattere utilizzato per fornire le avvertenze, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza non sono sono definite in modo preciso, è dunque il fornitore a determinarle, sempre però nel rispetto della leggibilità.
TERMINOLOGIA
Legata all’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele chimiche:

Articolo:
un oggetto al quale viene data una forma, una superficie o un disegno speciali che determinano la sua funzione in misura più elevata di quanto non lo faccia la sua composizione chimica.

Autorità competente:
la o le autorità o gli organismi istituiti dagli Stati membri per adempiere agli obblighi derivanti dall’applicazione del regolamento CLP.

Avvertenza:
indica il livello relativo di gravità dei pericoli al fine di avvisare il potenziale lettore di un pericolo.
Si distinguono due livelli:
a) pericolo: avvertenza che indica categorie di pericolo di maggiore gravità;
b) attenzione: avvertenza che indica categorie di pericolo di minore gravità.

Categoria di pericolo:
suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità del pericolo.

Classe di pericolo:
natura del pericolo: fisico, per la salute o per l’ambiente.

CLP o Regolamento CLP:
regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Collo:
risultato finale dell’operazione di imballaggio comprendente l’imballaggio stesso e il suo contenuto.

Consiglio di prudenza:
descrive l’intervento o gli interventi raccomandati per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell’esposizione a una sostanza o a una miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento.

Denominazione commerciale:
denominazione in base alla quale una sostanza o una miscela è immessa sul mercato.

Dichiarante:
fabbricante o importatore di una sostanza, o produttore o importatore di un articolo, che presenta una registrazione per una sostanza a norma del regolamento REACH.

Distributore:
ogni persona fisica o giuridica con sede nell’Unione Europea, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi.

DPD:
direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE).

DSD:
direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE).

Elemento dell’etichetta:
tipo di informazione armonizzata per l’uso in un’etichetta, ad esempio un pittogramma di pericolo, un’avvertenza.

Etichetta:
adeguato insieme di elementi informativi scritti, stampati o grafici riguardanti una sostanza o una miscela pericolosa, scelto come rilevante per il settore o i settori bersaglio, che viene apposto, stampato o attaccato al contenitore primario di una sostanza o miscela pericolosa o all’imballaggio esterno di una sostanza o miscela pericolosa (definizione conforme al capitolo 1.2 del GHS dell’ONU).

GHS:
“Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche” definito nell’ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU).

GHS dell’ONU:
“Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche”: i criteri internazionali concordati dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC dell’ONU) per la classificazione e l’etichettatura di sostanze e miscele pericolose.

Identificatore del prodotto:
serie di informazioni che consentono l’identificazione della sostanza o miscela.

Imballaggio:
uno o più contenitori e qualsiasi altro componente o materiale necessario affinché i contenitori possano svolgere la loro funzione di contenimento e altre funzioni di sicurezza.

INCI:
uno o più contenitori e qualsiasi altro componente o materiale necessario affinché i contenitori possano svolgere la loro funzione di contenimento e altre funzioni di sicurezza.

Indicazione di pericolo:
frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo.

Pericoloso:
atto a soddisfare i criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l’ambiente, definiti nell’allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento CLP.

Pittogramma di pericolo:
composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, un motivo o un colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione.

Sostanza:
elemento chimico e suoi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi processo di fabbricazione, comprendenti eventuali additivi necessari per preservarne la stabilità ed eventuali impurezze identificate derivanti dal processo utilizzato, ma esclusi eventuali solventi che possono essere separati senza influenzare la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.