Etichettatura dei prodotti sfusi, preincartati o preimballati

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Etichettatura dei prodotti sfusi, preincartati o preimballati

Regolamenti UE prevedono specifiche normative che regolano le informazioni che i prodotti alimentari messi in vendita devono recare.

L’etichetta apposta su un prodotto può anche essere considerata la sua carta d’identità che fornisce le indicazioni utili per il consumatore, diventando un utile strumento per scegliere consapevolmente un prodotto

Partiamo con alcune definizioni per chiarezza:

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Prodotti sfusi:

prodotti venduti senza confezione su cui non è possibile apporre etichette (prodotti di pasticceria, ortofrutticoli, ecc.), le informazioni si troveranno quindi sui recipienti che li contengono o nel luogo dove sono esposti.

Prodotti preincartati:

prodotti confezionati nel luogo di vendita al momento dell’acquisto o comunque destinati ad una vendita “immediata” (salumi al taglio, formaggi ecc.) chiusi in un involucro o in un incarto.

Preimballati:

l’imballaggio in cui l’alimento è stato confezionato fa sì che il contenuto non possa essere alterato se non lo si è aperto, confezionato prima di essere messo in vendita. Fanno parte di questa categoria anche i prodotti destinati alla collettività (mense, catering, ospedali ecc.).

Altre definizioni correlate:

Ingrediente:

qualunque sostanza o prodotto, aromi, additivi, enzimi, costituenti di un ingrediente e presenti nel prodotto finito, eccetto i residui.

Etichetta:

qualunque marchio o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che lo accompagna.

Legislazione alimentare:

disposizioni e normative riguardanti gli alimenti e la loro sicurezza incluse tutte le fasi di realizzazione.

Informazioni sugli alimenti:

informazioni che riguardano l’alimento e sono messe a disposizione del consumatore, tramite etichetta o qualunque altro mezzo di comunicazione.

Denominazione di vendita:

si intende la denominazione legale del prodotto o il nome consacrato dagli usi (torrone, cotechino, panettone, ecc.) La denominazione non può essere sostituita da un nome di fantasia o un marchio di fabbrica, può rilevare la qualità del prodotto.

Esempi di etichette:

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati devono apparire su un etichetta apposta sul prodotto o direttamente sull’imballaggio. Devono essere evidenti, facilmente leggibili e possibilmente indelebili. La dimensione dei caratteri deve rispondere a specifiche regolamentate da apposite normative.

Le informazioni sui prodotti sfusi e preconfezionati si differenziano dalle informazioni imposte dal REG.UE 1169/11 sui prodotti preimballati, rispondendo alle regole legiferate dal D.LGS 109/92 (meno restrittive).

Informazioni obbligatorie che devono essere riportate:

  • Elenco degli ingredienti
  • Denominazione di vendita
  • Peso totale e netto
  • Presenza di eventuali allergeni ed ingredienti allergizzanti
  • Origine
  • Si aggiungono poi informazioni specifiche che si differenziano per categoria di prodotto (es. varietà nel caso di prodotti ortofrutticoli, modalità di conservazione nel caso di prodotti particolarmente deperibili, ecc..)

Queste informazioni devono essere sulla confezione o sull’etichetta apposta sul prodotto. È definitivamente fuori legge il “cartello unico degli ingredienti”, storicamente impiegato negli esercizi di vendita dei prodotti di gastronomia, pasticceria, panetteria, gelateria. Proprio perché un’indicazione generalizzata non è in grado di esprimere, come invece prescritto, il contenuto di allergeni in ogni alimento. Rimane in ogni caso applicabile, e sanzionabile in caso di omissioni, quanto a suo tempo prescritto dal d.lgs. 109/92 all’articolo 16.

Definizioni di approfondimento dei prodotti:

Elenco degli ingredienti:

è obbligatorio su tutti i prodotti preconfezionati. Vengono riportati in ordine decrescente di peso (il primo è quello presente in maggiore quantità). Non è obbligatorio per alcune tipologie di prodotto: acqua gassata, frutta fresca intera, latte e derivati, vino e birra, alimenti costituiti da un solo ingrediente.

Additivi:

sostanze estranee all’alimento che vengono aggiunte con lo scopo di preservare i cibi o acquisire caratteristiche gradite ai consumatori. Sono indicati con: la lettera E (additivo riconosciuto e permesso in tutti i paesi dell’Unione Europea), seguita da un numero che indica la categoria di appartenenza (antiossidanti, conservanti, emulsionanti, coloranti, stabilizzanti).

Allergeni:

i produttori hanno l’obbligo di indicare tutti gli ingredienti che possono creare allergie o intolleranze alimentari, anche se presenti solo in tracce.

Termine minimo di conservazione:

indica entro quale termine il prodotto alimentare conserva le sue proprietà in adeguate condizioni di conservazione. Rappresenta un consiglio per la consumazione del prodotto.

Prodotto decongelato:

prodotto che è stato congelato o surgelato prima della vendita e viene venduto scongelato.

Riferimenti normativi:

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (89/396/CEE)



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